E' in consultazione sul sito dei dottori commercialisti, fino al 15 maggio 2012, la bozza del secondo principio contabile avente titolo “L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit”, con cui il tavolo tecnico composto da Agenzia per il Terzo settore, Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) e Organismo italiano di contabilità (OIC) illustra le linee guida da seguire per la compilazione di un bilancio, del settore no profit , omogeneo e trasparente.
In prima battuta il documento fornisce la definizione di “liberalità”, da intendere sia come atto diretto ad arricchire il beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi lo compie e sia come atto di generosità effettuato in mancanza di alcuna forma di obbligo.
Si rammenta che le liberalità vengono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle; i beni oggetto di liberalità vanno iscritti, qualora ne ricorrano le condizioni fissate nel presente principio contabile, nella sezione dell’attivo dello stato patrimoniale nell’esercizio in cui sono ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto. Qualora il valore del bene non possa essere stimato in modo preciso – si precisa – esso non va inserito nello stato patrimoniale, bensì indicato nella nota integrativa accompagnato da una specificazione contenente le sue caratteristiche generali.
Sarà soggetto al normale processo di ammortamento il bene avente utilità pluriennale, in presenza delle richieste condizioni, in base al periodo di vita utile residua dell’immobilizzazione.
Vengono, poi, illustrate le istruzioni da seguire qualora le liberalità siano soggette a vincoli ed a condizioni.
weekly news 07/2012