Il leasing sconta l’Iva se prevede alla scadenza del contratto il trasferimento di proprietà del bene al locatario, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà del bene, ossia che assuma la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale, nonchè che la somma delle rate, interessi inclusi, sia in concreto identica al valore venale del bene.
Il punto è, secondo la sentenza dalla Corte di giustizia Ue nel procedimento C-118/11 depositata il 16 febbraio 2012, che la locazione in base ad un contratto di leasing, distinta dalla locazione semplice considerata prestazione di servizi, può essere ritenuta equivalente all'acquisto di un bene di investimento.
Ma le differenze tra contratto di locazione semplice e di leasing ha ricadute anche sulla detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto: se il veicolo è noleggiato con locazione semplice l'inerenza è verificata alla scadenza dei canoni; se il bene è in leasing, a dover essere considerata è la destinazione al patrimonio dell'impresa nel momento dell'acquisto, la decisione della detrazione integrale al momento dell’acquisto ha per conseguenza l’imponibilità in caso di successiva utilizzazione per fini estranei all'impresa. Dunque, solo se il soggetto passivo utilizza il bene a fine promiscuo - professionale e privato - come bene d'impresa l'Iva pagata a monte sull'acquisto è integralmente detraibile.
weekly news 07/2012