L’Inps, con il messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, rende noto che come già accade per l’Inail e le Casse edili, nel caso di irregolarità contributiva riscontrata ai fini del Durc, deve essere indicato l’importo dell’inadempienza debitoria, che dovrà essere regolarizzata entro i 15 giorni dal “preavviso di accertamento negativo”.
A partire dal 14 febbraio scorso, inoltre, si fa presente che per alcune tipologie di contratto (subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto e le agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni), le richieste di DURC vanno effettuate esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni interessate.
In agricoltura (Durc Agr – Cau), la richiesta di regolarità ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti, delle agevolazioni, delle autorizzazioni e dei finanziamenti va fatta direttamente dalle stazioni appaltanti.
Con lo stesso messaggio, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale 4.0 è stato aggiornato.
weekly news 07/2012