Oggetto della sentenza n. 199/44/11 - Ctr Lombardia - é un avviso di accertamento spiccato nei confronti di un’impresa cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’intento elusivo di un’operazione di fusione societaria, messa in atto, secondo il Fisco, con il solo fine di trasferire le perdite fiscali dell’incorporata all’incorporante.
L’impresa, nel proporre ricorso, aveva ribadito a propria difesa l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, sostenendo illegittimo il provvedimento sanzionatorio specificatamente nella parte in cui l’ufficio aveva preteso di applicare la sanzione per infedele dichiarazione ad un comportamento elusivo.
Già in primo grado, la vicenda era stata ritenuta legittima dalla Commissione provinciale, che si era espressa in merito alla fondatezza dell’avviso di accertamento soprattutto per ciò che concerneva la questione relativa alla contestata elusione, anche se, però, i giudici, in quell’occasione, non avevano risposto alla domanda del contribuente relativamente all’applicazione delle sanzioni.
La Commissione regionale lombarda, nell’avvalorare la decisione dei giudici di primo grado, ha ribadito l’intento elusivo dell’operazione straordinaria non trovando valido convincimento nella motivazione del contribuente circa la necessità di procedere ad una ristrutturazione societaria di tale natura. Nonostante ciò, viene accolta la domanda del contribuente circa la necessità di procedere all’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
La Ctr, infatti, ribadisce come il richiamato articolo 37-bis non preveda esplicitamente sanzioni, pertanto risulta illegittimo punire un contribuente per la sola violazione di norme antielusive nella loro generale formulazione. Ciò in quanto il potere sanzionatori del Fisco può essere legittimamente esercitato solo in presenza di una specifica norma di legge che leghi un comportamento errato ad una determinata sanzione amministrativa.
Weekly news 09/2012