La CTR della Lombardia con sentenza n. 2/28/12 ha chiarito che le garanzie procedurali previste dall’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 devono essere applicate anche agli accertamenti che contengono una pretesa erariale basata sull’utilizzo improprio di norme fiscali per conseguire un risparmio di imposta.
I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente senza pronunciarsi sulla richiesta di una società di dichiarare nullo l’atto di accertamento perché non preceduto dalla disposizione del 4° comma dell’art. 37-bis richiamato.
La norma, infatti, impone, a pena di nullità, che al contribuente venga inviato uno specifico atto con il quale l’A.F. inviti il contribuente a fornire spiegazioni entro 60 giorni delucidazioni circa la pretesa tributaria.
La CTR, dopo aver condiviso la pronuncia di merito dei giudici di primo grado sul comportamento del contribuente, ha stabilito che la violazione procedurale compiuta dall’ufficio determina in ogni caso la nullità dell’atto impositivo, a prescindere da ogni considerazione sull’elusività o meno della fattispecie accertata.
L’Ufficio sosteneva la tesi secondo cui il disposto dell’art. 12, 7° comma della legge n. 212/2000 – Statuto del contribuente – contenente la possibilità per il contribuente di presentare comunicazioni entro 60 giorni osservazioni dopo il rilascio del p.v. di chiusura delle operazioni di verifica – “avrebbe soppianto ed esteso a tutte le tipologie di rilievo la garanzia prevista dall’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 per le sole ipotesi di accertamento antielusivo”. Nel corso del giudizio l’ufficio aveva inoltre invocato il concetto di “abuso del diritto”.
La CTR ha precisato che in ogni caso “l’operatività della garanzia prescritta dall’art. 37-bis, comma 4, del DPR n. 600/1973 va riconosciuta a ogni tipologia di accertamento antielusiva, compreso l’abuso di diritto”.
Weekly News 14/2012