Con il messaggio n. 6167 del 10 aprile 2012, l’Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012.
I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l’importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione.
Si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1° gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all’indice annuo del costo della vita, senza l'aumento di un punto percentuale.
Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L’Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest’anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.
Weekly news 15/2012