Un maxi-emendamento al D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali è stato approvato dal Senato in riferimento alla tassazione IMU in scadenza il prossimo 18 giugno.
L’ultima versione prevede l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali (per ricovero animali o protezione delle piante, magazzini, depositi ed altro) situati nei comuni di montagna e anche parzialmente montani (stabiliti in base ad una classifica Istat ed individuati dalla legge 142/1990 in quelli la cui popolazione sia residente nei territori montani in misura inferiore al 15% della popolazione).
Sarà affidato ad un decreto ministeriale il compito di indicare i comuni che hanno le caratteristiche, altitudine e redditività, per l'esenzione dei terreni montani. Benché i terreni montani destinati alla produzione agricola non siano soggetti all’Imu, essi scontano l'Irpef sul reddito dominicale a carico del proprietario e sul reddito agrario a carico del conduttore; mentre, i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani sono esclusi da Imu e non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Se i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali sono anche i conduttori del fondo hanno diritto ad una riduzione della base imponibile.
Un’area edificabile sarà considerata agricola se il proprietario sarà anche conduttore del fondo e iscritto negli elenchi previdenziali ai fini pensionistici, con esclusione delle società.
Per il versamento dell’acconto di giugno l’aliquota per l’abitazione principale è fissata al 4 per mille; per gli immobili strumentali rurali l’aliquota è fissata al 2 per mille; per tutti gli altri immobili (comprese le seconde case) l’aliquota è fissata al 7,6 per mille.
La quota dello Stato, pari al 50%, non è prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, per il fabbricato rurale adibito ad abitazione dell’affittuario, per il fabbricato rurale strumentale e per gli alloggi ex-Iacp o di Coop a proprietà indivisa.
Con Risol. N. 35/E del 12.4.2012 sono stati comunicati i Codici per il versamento dell’IMU con il Mod. F24:
- Cod. 3912 – imposta per abitazione principale dovuta al Comune;
- Cod. 3913 – imposta per fabbricati rurali ad uso strumentale dovuta al Comune;
- Cod. 3914 – imposta terreni dovuta al Comune per il 50%;
- Cod. 3915 – “ “ “ allo Stato per il 50%;
- Cod. 3916 – imposta aree edificabili dovuta al Comune per il 50%;
- Cod. 3917 - “ “ “ “ allo Stato per il 50%;
- Cod. 3918 – imposta altri fabbricati dovuta al Comune per il 50%;
- Cod. 3919 - “ “ “ “ allo Stato per il 50%.
Weekly news 15/2012