L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 12/E del 12 aprile 2012 con la quale individua esattamente la gestione del contenzioso tributario tra l’Agenzai delle Entrate e l’Equitalia in riferimento agli atti della riscossione.
L’Agenzia riprende quanto già riferito con la Circolare n. 51/E del 2008 onde evitare confusioni di comportamento circa la controparte contro cui il contribuente deve agire in caso di contestazioni.
Il criterio per individuare il soggetto cui spetta la legittimazione processuale riguarda il presupposto a cui deve far riferimento il contribuente chiamato in causa.
Se vengono contestati vizi dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, vale a dire motivi di ricorso concerneti la legittimità della pretesa o vizi inerenti la mancata notificazione di atti antecedenti l’atto in questione, si dovrà agire contro l’Agenzia delle Entrate che diventa soggetto passivo del contenzioso.
Se, invece, vengono contestati vizi dell’attività dell’Agente di riscossione come, per esempio, ogni attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, vale a dire vizi relativi alla formazione della cartella, allora, il soggetto passivo in tali ricorsi diventa l’Agente stesso ed è contro di lui che il contribuente deve ricorrere. L’Agente di riscossione è anche legittimato passivo nei giudizi in cui le controversie hanno ad oggetto atti della riscossione diversi dalla cartella: iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc..
Weekly news 15/2012