Con circolare n. 54 del 13 aprile 2012, l’Inps interviene con chiarimenti in merito al disposto dell'art. 4 del Dpr 207/2010, alla luce di quanto indicato, in termini di contenuti e modalità di attivazione, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda, che la norma in argomento ha introdotto nell’ambito dei contratti pubblici il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti di Inps e Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile per le inadempienze contributive dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.
Alcune precisazioni:
- l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare può riguardare anche gli eventuali subappaltatori impiegati nel contratto;
- la stazione appaltante interviene solo fino a coprire il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti degli inadempienti, in tal caso il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell’operatore economico segnalate nel Durc;
- la stazione appaltante procede all'intervento sostitutivo previa comunicazione (con modello allegato alla circolare) tramite Pec alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza;
- la stazione appaltante effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente, ossia nella sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante;
- è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo Pec o email della sede Inps di riferimento.
Con la circolare sono dettagliate anche le disposizioni di verifica cui dovranno attenersi gli operatori della funzione di gestione del credito.
Weekly news 15/2012