L’ANCE, l’ANISA e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno richiesto al dicastero del Lavoro un parere circa l’estensione della disciplina prevista dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in CIGS anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga.
Con la nota interpello n. 10 del 10 aprile 2012, il Ministero, dopo aver richiamato l’ambito applicativo della normativa citata e aver ripercorso i parametri richiesti ai fini della fruibilità della sospensione degli obblighi per le assunzioni obbligatorie, ribadisce la regola fissata al citato comma 5 in ordine alla temporaneità della sospensione, funzionalmente legata quindi alla “durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale”.
Pur non ritrovando nel disposto normativo analizzato un esplicito riferimento alle aziende che fruiscono di forme di integrazione salariale in deroga, il Ministero, ricordando la finalità del trattamento di Cigs in deroga quale misura anticrisi, ha comunque evidenziato che è da ritenere possibile l’applicazione della disciplina sulla sospensione degli obblighi di assunzione disabili anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori in deroga e, in particolare, nei casi di imprese con Cigs in deroga e contratti di solidarietà. Ciò, in virtù del fatto che anche le aziende ammesse alla concessione dei benefici in deroga si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà, per cui versano nella impossibilità temporanea di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo.
Weekly news 16/2012