Con lettera circolare n. 7165 del 16 aprile 2012, il ministero del Lavoro si è espresso in merito all’istituto della conciliazione monocratica, alla luce delle novità apportate dall’articolo 38 del Dl n. 183/2010, che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 11 del Dlgs n. 124/2004. La modifica consente di attribuire al verbale di conciliazione efficacia esecutiva su istanza di parte.
In primo luogo, la circolare chiarisce che in caso di richiesta di intervento da parte del lavoratore, l’Ufficio non è tenuto necessariamente ad avviare l’attività ispettiva sul fatto denunciato, in quanto non scatta alcun obbligo di vigilanza alla semplice richiesta avanzata.
Si elencano, poi, tre ipotesi che si possono presentare in caso di controversia lavorativa. Se il lavoratore o un suo delegato avanzano richiesta di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro ed esistono le ipotesi per una soluzione conciliativa della controversia, l’ufficio è tenuto a convocare le parti, anche se il lavoratore preventivamente aveva dimostrato la propria indisponibilità all’accordo.
La Dpl competente per territorio può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali o da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. Raggiunto l’accordo conciliativo, il verbale sottoscritto dalle parti non deve sottostare alle disposizioni di cui all’articolo 2113 del Codice civile in materia di “Rinunzie e transazioni”. In virtù della modifica apportata dal Collegato lavoro all’articolo 11 del Dlgs n. 124/2004, infatti, emerge che tale verbale è dichiarato immediatamente esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
L'attuazione della conciliazione estingue il procedimento ispettivo.
Weekly news 16/2012