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Riepilogo delle condizioni per la richiesta dell ' una tantum da parte dei co.co.pro.

Pubblicato il 13 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con il messaggio n. 6762 del 19 aprile 2012, l’Inps fornisce un quadro di sintesi per la richiesta delle indennità una tantum in favore dei lavoratori a progetto.

La precisazione contenuta nel messaggio è che tale indennità spetta esclusivamente a quei lavoratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto: cosiddetto co.co.pro.

In alternativa, ne restano esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata Inps e il cui rapporto di lavoro non è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 61, comma 1, del Decreto legislativo n. 276/2003 (mini co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, ecc.). Inoltre, con riferimento ai lavoratori che prestano la loro collaborazione nei confronti della Pubblica amministrazione, si specifica che l’indennità una tantum non spetta a quanti abbiano concluso rapporti di lavoro diversi dal co.co.pro.

Per l’anno in corso l’aliquota contributiva per il calcolo della suddetta indennità è aumentata fino a toccare il 27,72%, per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’Inps; per gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e in possesso di un contratto di co.co.pro. si applica l’aliquota del 17%.

Sempre per il 2012, è stata disposta la prosecuzione dell’intervento a sostegno del reddito per tutti quei collaboratori a progetto che non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente: in situazione cioè di monocommittenza. Tali lavoratori possono presentare la domanda per ottenere la prestazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i requisiti, a patto che gli stessi soggetti non risultino assicurati presso altre casse previdenziali.

La domanda per ottenere la prestazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i requisiti. La prestazione è riferita ai soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali. L’assenza del contratto negli ultimi due mesi è da considerare come mancanza di lavoro al momento di presentazione della domanda.

Weekly news 16/2012

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