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Flessibilita' degli organi di controllo nelle Srl.

Pubblicato il 16 aprile 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La circolare n. 19510 degli Affari legislativi di Confindustria si occupa di analizzare le ricadute delle modifiche operate dal Dl semplificazioni e sviluppo - legge 35/2012 - al Codice civile in tema di controlli di legalità nelle Srl.

Si tratta dalla norma che prevede la possibilità del sindaco-revisore unico per le Srl che hanno l'obbligo del collegio sindacale. Le stime indicano che circa il 90% delle Srl che hanno l'obbligo del collegio sindacale opteranno per il sindaco o il revisore unico, con risparmio di costi ma impatto sulla qualità dei controlli interni, soprattutto per chi sceglierà il revisore al posto del sindaco. In merito si riporta il commento del presidente Cndcec Siciliotti: “Il sindaco, ad esempio, può fare il revisore, ma il contrario no. Il sindaco, a differenza del revisore, è un presidio vero rispetto alle irregolarità che si possono commettere in azienda. La possibilità di cancellarlo è un regalo che si fa a chi ha interesse ad allentare i controlli”.

Tornando alla circolare di Confindustria la disamina è incentrata in particolare sulle Srl nelle quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo interno, per revisione e vigilanza. Si reputa che le società debbano considerare attentamente la possibilità di adeguare i propri statuti, per decidere se affidare le funzioni di revisione legale all'organo di controllo interno (con la possibilità di intervenire sull'atto costitutivo per attribuirgli le funzioni di revisione e scegliere tra la configurazione monocratica o collegiale) o al revisore esterno, anche se è comunque possibile avvalersi di entrambe le figure per diversificare il controllo della legalità da quello sui conti. La flessibilità introdotta dalla recente normativa permette, spiega la circolare, di definire in maniera esplicita nell'atto costitutivo/statuto le alternative possibili offerte dalla legge, oppure di rimetterle alla decisione dei soci in assenza di previsioni statutarie. Potrà essere stabilito in sede statutaria di dare la possibilità ai soci di modificare, a seconda delle esigenze, la configurazione dell'assetto dei controlli adottato.

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