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Contributi. Denuncia entro i cinque anni per il raddoppio del termine di prescrizione

Pubblicato il 17 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito della pubblicazione della circolare n. 31/2012, avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, all’Inps sono giunte una serie di richieste di chiarimento riguardanti, in particolar modo, le modalità di computo del termine di prescrizione per il recupero dei contributi non pagati e l’eventuale ipotesi di interruzione della prescrizione a seguito dell’invio al datore di lavoro di un atto interruttivo da parte dello stesso Ente previdenziale.

Con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, l’Inps, ribadendo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, precisa che per l’allungamento del termine prescrizionale dai cinque ai dieci anni (vecchia disciplina), la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale prevista per il versamento dei contributi. Solo in questo modo può diventare operativo il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a) della legge n. 335/1995.

Viceversa, in nessun caso potranno essere recuperati i contributi per i quali, alla data della denuncia, è già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale: una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è più da considerarsi come atto idoneo a rendere operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali.

Per rendere esecutiva l’interruzione della prescrizione è comunque necessario – si legge nel messaggio – che l’Inps invii al datore di lavoro un atto interruttivo contenente:

- l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;

- il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);

- il regime sanzionatorio applicabile;

- gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

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