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Avvisi bonari non immediatamente impugnabili in Commissione tributaria.

Pubblicato il 24 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con un comunicato stampa del 23 maggio 2012, l’agenzia delle Entrate fornisce alcune importanti precisazioni sull’impugnabilità della comunicazione di irregolarità inviata dall'Agenzia in relazione all’attività di liquidazione e controllo formale scaturenti dall’invio dell’avviso bonario.
Il comunicato fa seguito alla pronuncia della Cassazione n. 7344/2012, con cui i Supremi giudici - in controtendenza rispetto ad altre precedenti sentenze in materia - ritengono che la comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia sia immediatamente impugnabile, dal momento che l’atto in questione contiene una “pretesa impositiva compiuta” per cui il contribuente ha il diritto/obbligo di impugnare immediatamente tale pretesa.
A tal proposito, invece, l’Amministrazione finanziaria vuole ribadire la posizione già assunta con la risoluzione n. 110/E/2010 e confermare l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007) secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
Ne deriva, pertanto, che gli avvisi bonari non sono immediatamente impugnabili di fronte alla commissione tributaria, dato che essi rappresentano un invito a fornire altri dati o elementi in grado di correggere delle valutazioni errate e, per tali ragioni, essi rappresentano una volontà impositiva che non si è del tutto perfezionata, ma è ancora in corso. Manca ancora la vera e propria pretesa tributaria. Dunque, il contribuente non può impugnare l’avviso bonario, ma solo il successivo ruolo. Solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
In caso di contenzioso sul ruolo – conclude l’Agenzia - non verrà richiesta l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata impugnativa dell'avviso bonario: quest’ultimo, infatti, potrà essere implicitamente impugnato dal contribuente.
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