Notizia

Comunicazione obbligatoria per il lavoro notturno con criteri piu' selettivi

Pubblicato il 25 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 67/2011 (lavori usuranti) prevede l’obbligo di comunicazione dello svolgimento del lavoro notturno in maniera continuativa e regolare, al fine di favorire l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Con precedente circolare del ministero del Lavoro (la n. 15/2011), il termine inizialmente fissato al 31 marzo di quest’anno per l’effettuazione della suddetta comunicazione obbligatoria è stato prorogato al 31 maggio 2012.
Con l’avvicinarsi di tale scadenza, lo stesso Dicastero ha avvertito la necessità di fornire ulteriori chiarimenti sull’argomento.
In particolare, con la nota protocollo n. 9630 del 23 maggio 2012, si è tenuto a precisare che la comunicazione del lavoro notturno si basa su una verifica di “effettivo svolgimento” del lavoro notturno, con la conseguenza che la comunicazione è dovuta a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa con riferimento al lavoro notturno a turni e al lavoro notturno di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 del Dlgs 67/2011.
Nella prima ipotesi, se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate.
Nell’ipotesi di lavoro notturno, invece, la comunicazione va fatta solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
weekly news 21/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...