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Assonime. Deduzioni Irap su interessi passivi e costo del lavoro

Pubblicato il 29 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito della pubblicazione, in “Gazzetta Ufficiale” del 2 marzo 2012, del decreto legge n. 16/2012 (Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, Assonime ha pubblicato la circolare n. 14 del 28 maggio 2012, in cui si esaminano gli aspetti più importanti di tale provvedimento.

Nello specifico, il documento contiene un’analisi delle principali disposizioni di carattere fiscale che sono state introdotte in materia di imposte dirette, dopo che nel precedente documento, la circolare n. 11/2012, è stato fatto il punto sulle disposizioni riguardanti le imposte indirette. 

 Relativamente alla deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi, Assonime ha tentato di fare chiarezza sulla stessa formulazione della norma, per molti aspetti piuttosto incomprensibile e promotrice di interpretazioni diverse circa la sua applicazione pratica. Ciò, soprattutto alla luce del fatto che, dopo l’introduzione della deducibilità analitica di tale tributo, determinato sulla componente del costo del lavoro, è stata lasciata aperta la possibilità di una coesistenza tra la deduzione forfettaria del 10% dell’imposta riferibile agli interessi passivi, parametrata all’ammontare complessivo del periodo, e la deduzione del 100% dell'imposta calcolata sul costo del lavoro, decurtato delle detrazioni per cuneo fiscale e contributi.

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