Essendo la finalità della norma sugli incentivi al risparmio energetico diretta ad incrementare gli appositi interventi da parte della collettività, è fuori da ogni logica porre limitazioni, soggettive ed oggettive, per la fruizione dello sconto.
E' la motivazione con cui l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti), con la norma di comportamento n. 184, confuta il contenuto espresso dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 340/E del 2008, in base alla quale l'agevolazione fiscale del 55%, fruibile per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, non trova spazio per le società immobiliari di gestione, che operano su unità immobiliari utilizzate non per la propria attività ma per la locazione a terzi.
Per confermare il proprio orientamento, l'Aidc fa leva sul decreto attuativo della norma, decreto del 19 febbraio 2007, che non stabilisce esclusioni, soggettive od oggettive, per l'applicazione dell'incentivo se non solo quella per le società di locazione finanziaria (leasing), specificando che il bonus è fruibile dal soggetto utilizzatore.
Oltretutto, prosegue la norma di comportamento 184, sia da altri documenti di prassi che dalla normativa deriva che la detrazione del 55% spetta al soggetto che sostiene le spese su edifici posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale o detenuti per effetto di contratti di locazione o comodato.
Pertanto anche il proprietario, titolare di reddito di impresa, se esegue e sostiene le spese per l'intervento di risparmio energetico, deve poter detrarre fiscalmente il 55%.
weekly news 28/2012