In tema di studi di settore, arriva l'indicazione dei requisiti che consentono di accedere al regime premiale, previsto dai commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il periodo di imposta 2011.
Con provvedimento 12 luglio 2012, prot. 2012/102603, vengono individuati i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori. Si tratta di coloro che applicano i 55 studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al provvedimento.
Il regime premiale consiste:
- nella preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- nella possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato.
In sintesi, viene richiesto che il contribuente dichiari, anche per adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore; che abbia effettuato gli obblighi di comunicazione, indicando fedelmente tutti i dati previsti; che risulti coerente con gli specifici indicatori.
Inoltre, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate esige che la coerenza esista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile. Se il contribuente consegue redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambi i redditi. Se il contribuente applica due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve essere presente per entrambi gli studi.
weekly news 28/2012