La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” - è in “Gazzetta Ufficiale" n. 153, del 3 luglio 2012 (Supplemento Ordinario n. 136). Entrerà in vigore il 18 luglio 2012, rendendo operative misure rischiose quali quelle relative alle false partite Iva e ai contratti a progetto.
Contratti regolati dalla partite Iva. E’ stabilito che sino a quella data, i rapporti attivi saranno permessi senza incorrere nel pericolo di ricadere nella presunzione di parasubordinazione; diversamente, per i rapporti attivati a partire dal 18 luglio, la presunzione agirà immediatamente.
Contratti a progetto. Tra le misure sui contratti di lavoro esecutive tra qualche giorno, le novità sui co.co.pro., con le appena citate sulle partite Iva, sono quelle dagli esiti più seri per i lavoratori (meno possibilità di impiego) e per le imprese (si pensi alle aziende di call center, che potrebbero dover assumere 30mila persone, ricorrendo in questo caso ai licenziamenti per sopravvivere).
Si vuole che i co.co.pro. non siano stipulati per attività meramente esecutive.
Tanto per le false partite Iva, quanto per i co.co.pro., viene, poi, introdotta una “presunzione” di legge. Per i contratti a progetto, una presunzione di subordinazione, se le attività assegnate al collaboratore si svolgono con modalità analoghe a quelle espletate da dipendenti del committente. Nei contratti regolati dalle partite Iva, il rapporto si presume, fino a prova contraria, di collaborazione coordinata e continuativa se:
- la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
- più dell’80% del fatturato del prestatore d’opera è costituito dalle somme ad egli versate dal committente;
- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso il committente. È sufficiente che ricorrano almeno due delle tre condizioni.
weekly 27/2012