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Accertamento basato sugli studi di settore solo in esito al contraddittorio con il contribuente.

Pubblicato il 18 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 12346 del 17 luglio 2012, la Corte di cassazione ha ricordato come “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati” bensì “nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”.                      

Nel caso esaminato, la Corte, aderendo alle motivazioni già fornite dai giudici di merito, ha rigettato il ricorso avanzato da un contribuente avverso un atto impositivo basato sugli studi di settore e per contestare il quale lo stesso aveva allegato un prospetto ricavi-provvigioni redatto di suo pugno.

18/07/2012

Ocse. Più facile lo scambio di informazioni fiscali contro i reati tributari.

In data 18 luglio 2012, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha aggiornato l'articolo 26 del modello di Convenzione che definisce gli standard internazionali sullo scambio di informazioni.

La riformulazione del citato articolo ha lo scopo di rafforzare gli scambi di informazioni fiscali non solo per i singoli, ma anche per i gruppi di contribuenti, al fine del perseguimento dei reati tributari e delle attività criminali. 

Il nuovo testo dell’articolo 26 prevede esplicitamente la possibilità di richiesta di informazioni di gruppo: le autorità fiscali, infatti, avranno la possibilità di richiedere informazioni che hanno come obiettivo un gruppo di contribuenti senza l’identificazione preventiva dei singoli soggetti. Ovviamente, l’informazione richiesta dovrà essere “prevedibilmente pertinente”, cioè svincolata dall’esistenza di un segreto bancario o da un interesse fiscale nazionale.

Il comma 2 dell’articolo 26 stabilisce inoltre che “le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete (...) e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità che si occupano della valutazione o della riscossione di tali imposte e delle decisioni di ricorsi in relazione alle stesse. Queste persone o autorità utilizzeranno le informazioni soltanto per questi fini e potranno servirsene nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi”.

weekly news 29/2012

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