L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito, specifica che la sospensione feriale dei termini non riguarda il pagamento a titolo provvisorio di un terzo delle maggiori imposte richieste in caso di rettifica dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
L'atto impositivo beneficia del differimento dei termini per la sospensione feriale ai fini della presentazione del ricorso. Questo non avviene per il versamento del terzo che, per l'assenza di disposizioni normative in materia di sospensione relative al termine perentorio, il contribuente deve versare rispettando comunque la scadenza dei sessanta giorni. Pena l'applicazione della sanzione del 30 per cento.
weekly news 30/2012