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La sospensione feriale dei termini non riguarda l'iscrizione a titolo provvisorio

Pubblicato il 24 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito, specifica che la sospensione feriale dei termini non riguarda il pagamento a titolo provvisorio di un terzo delle maggiori imposte richieste in caso di rettifica dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

L'atto impositivo beneficia del differimento dei termini per la sospensione feriale ai fini della presentazione del ricorso. Questo non avviene per il versamento del terzo che, per l'assenza di disposizioni normative in materia di sospensione relative al termine perentorio, il contribuente deve versare rispettando comunque la scadenza dei sessanta giorni. Pena l'applicazione della sanzione del 30 per cento.

weekly news 30/2012

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Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

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Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...