I giudici di legittimità - Prima sezione civile, sentenza n. 13279 del 26 luglio 2012 – respingono che lo statuto sociale possa modificare le regole per l'innesco dell'azione di responsabilità verso i sindaci. Non può poiché l’autonomia dei soci nel regolamentare le norme di funzionamento degli organi deve arrestarsi dinnanzi alla tutela di beni giuridici più importanti, quali sono l'integrità del patrimonio aziendale e l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con l'ente, agevolando l'indagine sulle responsabilità degli amministratori e degli organi di vigilanza.
Nel giudizio, la Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi vincoli fissati dalle regole civilistiche, negli articoli 2364 e 2365 del Codice civile, sostenendo che «la verifica dell'assemblea circa l'operato dei propri organi di gestione e controllo non è attribuita ai soci esclusivamente nell'interesse proprio, bensì nell'interesse della società all'integrità del proprio patrimonio sociale, della quale amministratori e sindaci sono solidalmente responsabili, anche nei confronti di terzi che entrano in contatto con la società».
weekly news 30/2012