La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17939 del 19 ottobre 2012, stabilisce che l’atto di accertamento tributario notificato a mezzo posta è da considerarsi legittimo anche se nell’avviso di ricevimento non sono indicate le generalità della persona che l’ha ricevuto e di chi l’ha sottoscritto.
La Cassazione, come già affermato in altre occasioni, ribadisce la necessità del rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, per cui non si può escludere a priori dalla prassi la modalità di consegna a mezzo posta, dato che essa comunque assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, accertato il comportamento leale da parte dell’Amministrazione finanziaria, che è tenuta al rispetto della chiarezza nei rapporti con il contribuente, per la Corte è sufficiente che, per il perfezionamento della notifica tramite posta, la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L’ufficiale postale deve solo accertarsi che la persona legittimata alla ricezione del plico apponga la sua firma sul registro di consegna, senza dover anche scrivere le proprie generalità, anche se la firma dovesse risultare non leggibile. Al massimo – secondo la sentenza – “stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento”, quest’ultimo può essere impugnato per querela di falso solo se si contesta la relazione tra destinatario e consegnatario.
weekly news 45/2012