Doppio registro fisso per 2 atti separati: è questa la sintesi di quanto analizzato dall’Aidc - Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili - milanese nella norma di comportamento n. 186 del 2012.
Il documento entra nel merito dell’Imposta di Registro nel conferimento d’azienda con successiva cessione di quote della partecipazione nella conferitaria. A regolare il trattamento tributario per il Registro è la disciplina degli articoli 87 e 176 del Tuir, che non prevede l’accorpamento dei due atti nello schema della cessione d’azienda. Mancando una disciplina specifica per lo schema negoziale descritto ci si deve riferire alla regolamentazione sui singoli atti che la compongono.
Il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione ottenuta (“conferimento - cessione”) portano a risultati giuridici diversi (non c’è identità oggettiva) rispetto alla cessione d'azienda diretta.
Dunque, non può il Fisco invocare l’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/86 (Testo unico del Registro), che prevede il registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione anche senza una corrispondenza di titolo o forma apparente, per fini elusivi (art. 37-bis, dpr n. 600/73).
Tra l’altro, l’articolo 20 citato non si applica se si è in presenza - come nel caso in oggetto - di più atti, riqualificabili come unico, tra soggetti non coincidenti (manca l’identità soggettiva).
Anche il ricorso a dati extra-testuali non è consentito se non in via sussidiaria se dal contenuto dell'atto non si riesca ad individuare la "causa reale" del negozio e la comune intenzione delle parti.
weekly news 47/2012