La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22437 depositata il 10 dicembre 2012, respingendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, sancisce che anche in caso di fallimento il Fisco è tenuto a notificare entro il termine biennale dell’accertamento definitivo le cartelle esattoriali, non potendo in alcun modo giustificare il suo eventuale ritardo per l’ammissione al passivo, con l’attesa della preventiva iscrizione a ruolo.
Il caso di specie riguarda un contribuente fallito e il suo curatore fallimentare, ai quali l’ufficio aveva notificato un accertamento. L’atto, però, veniva impugnato solo dal contribuente e non dal curatore, che al termine del procedimento rilevava che la stessa cartella era stata notificata oltre la scadenza del termine fissato per la sua impugnazione. Nei primi due gradi di giudizio era stata confermata la tesi del curatore e la cartella annullata. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, dove sostiene che il suo ritardo era dovuto all'attesa di insinuazione al passivo della preventiva iscrizione a ruolo.
Anche i Supremi giudici respingono il ricorso e ribadiscono come recentemente le Sezioni Unite della Corte abbiano chiarito che per l’insinuazione nel passivo fallimentare non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo, ma è sufficiente il solo accertamento. Dunque, anche nel caso in cui l’accertamento viene impugnato dal fallito e non dal suo curatore, questo diventa definitivo per la curatela e, di conseguenza, i termini per notificare la cartella di pagamento decorrono dal momento in cui è scaduto il termine per il ricorso e non da quando la sentenza è passata in giudicato. In altri termini, a pena di decadenza, le cartelle dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento non impugnato dal curatore era divenuto definitivo.
weekly news 50/2012