Notizia

Remissione in bonis: Eas enti associativi, scadenza invio a fine anno

Pubblicato il 13 dicembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In virtù dell’istituto della remissione in bonis (comma 1, dell'art. 2, dl n. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012), gli enti non commerciali di tipo associativo, in possesso dei requisiti sostanziali di legge, che non hanno inviato il Modello Eas - per l’accesso ai regimi agevolati ex art. 148 del Dpr n. 917/1986 (Tuir) ed ex art. 4 del Dpr n. 633/1972 (Iva) - entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati se:

- inoltrano il modello Eas entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, dunque la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione;

- pagano contestualmente la sanzione di 258,00 euro.

Con la risoluzione 110 del 12 dicembre 2012, l'agenzia delle Entrate chiarisce, confermando quanto detto nella circolare n. 38/E/2012, che: gli enti che non hanno presentato il modello neanche entro il termine della prima dichiarazione utile potranno inviarlo fino al 31 dicembre 2012 e contestualmente versare la sanzione; mentre, gli enti che hanno inoltrato il modello in ritardo devono soltanto versare la sanzione, senza presentare un nuovo Eas.

Si precisa che, anche a regime, nel caso lo scadere dei 60 giorni utili per la presentazione di Eas coincida con il termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi o vada oltre, allora, grazie alla remissione in bonis, il tempo a disposizione slitta fino alla presentazione della successiva dichiarazione dei redditi (ad esempio: gli enti che, per effetto della costituzione al 1° agosto 2012, dovevano inviare il modello entro il 30 settembre 2012, possono presentare l'Eas entro il 30 settembre 2013 - termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2012).

weekly news 50/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).