A seguito della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che hanno adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, l’Inps offre, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, ulteriori specificazioni.
In sostanza, si precisa che l’estensione del periodo di congedo (da 3 a 5 mesi) va applicato, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, ossia quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione
weekly news 05/2013