Notizia

E ' onere del contribuente dimostrare che il prelievo bancario sia riconducibile all ' attivita' d ' impresa

Pubblicato il 11 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

A seguito di alcune indagini finanziarie effettuate sui conti correnti dei soci di una società di persone, è scaturito un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, che contestava i ricavi in nero alla luce sia dei versamenti non giustificati che dei prelievi effettuati sul conto corrente.

Sia la società che i soci hanno, però, impugnato l’avviso, in primo e in secondo grado di giudizio, con la conseguenza che ne sono derivati due appelli: uno proposto dal Fisco per il riconoscimento dei prelevamenti e uno proposto dalla società e dai soci per l’annullamento della pretesa relativa ai versamenti.

La Ctr Lombardia, con la sentenza 1/32/2013, ha confermato il giudizio di primo grado che già aveva ritenuto fondata la pretesa solo per i versamenti. In più, la Commissione regionale, richiamando quanto più volte confermato dalla Corte di Cassazione, ribadisce che i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari devono essere imputati ai ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa se il contribuente non fornisce la prova di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile. Per la Commissione regionale, però, la legittimità di questa presunzione non può essere svincolata da valutazioni inerenti all’onere della prova.

Pertanto – secondo la sentenza 1/32/2013 – non è scontata la riconducibilità dei prelievi bancari effettuati dal socio sul conto corrente personale a ricavi in nero: per dimostrarla è necessaria una prova aggiuntiva, che è sicuramente sempre a carico del contribuente.

weekly news 07/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).