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L ' abuso di diritto richiede prove dimostrabili e precise

Pubblicato il 18 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Amministrazione finanziaria condanna la cessione di un contratto di associazione in partecipazione messo in atto da un’azienda, sostenendo che tale operazione non ha alcuna finalità economica, ma è solo una finzione negoziale che la società concessionaria ha configurato al solo scopo di fruire indebitamente della detrazione Iva sul corrispettivo pagato.

Nel processo verbale di constatazione si è poi evidenziato come la società cedente non avesse materialmente versato l’Iva, per effetto di una compensazione con un credito, e la stessa transazione avesse comportato una movimentazione residua di denaro sempre per effetto delle compensazioni tra poste attive e passive messe in atto dai soggetti coinvolti.

Il successivo avviso di accertamento del Fisco è stato impugnato dalla società, ma i giudici di primo grado hanno accolto le motivazioni dell’Ufficio avvalorando la tesi della natura elusiva/abusiva della transazione.

Diverso l’esisto del ricorso presentato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria regionale Lombardia. La Ctr lombarda, con la sentenza n. 13/45/13, ha dato ragione alla ricorrente, non riconoscendo l’abuso di diritto perpetuato dalla società al solo fine di ottenere un'indebita detrazione dell'Iva esposta in fattura.

Vengono, infatti, riconosciute le valide ragioni economiche della transazione realizzata, come dimostrato anche dal significativo utile conseguito dalla società con l’operazione in questione. Inoltre, viene sottolineata l’irrilevanza delle motivazioni sostenute dall’Ufficio per sostenere la pretesa erariale. Non si può dare alcun peso al fatto che la società cedente non avesse materialmente versato l’Iva per effetto di una compensazione con un corrispondente credito. Per i giudici regionali, infatti, “l'elusività di un'operazione economica deve essere connessa a una fraudolenta sottrazione del tributo e non anche al rimborso in compensazione di un credito la cui esistenza non è stata contestata”.

Infine, non rilevando il fatto che la regolamentazione della transazione fosse avvenuta con trasferimento di fondi oppure – come nel caso di specie – con compensazione di poste attive/passive, per i giudici “appare pertinente l'eccezione mossa dalla società contribuente sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e di prova dell'inesistenza e della fittizietà dell'operazione in esame”.

weekly news 08/2013

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