Notizia

La porta di comunicazione tra la sede dell'impresa e l'abitazione impedisce l'accesso senza autorizzazione

Pubblicato il 21 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4140 depositata il 20 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui entrambe le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano concordemente annullato un accertamento tributario notificato ad un imprenditore sulla base di un accesso effettuato dall'Amministrazione finanziaria nel luogo di svolgimento dell'attività imprenditoriale nonchè nei locali attigui e comunicanti dell'abitazione privata del contribuente.
I giudici dei tre gradi di giudizio hanno aderito alle doglianze del contribuente secondo cui l'accertamento di specie doveva ritenersi nullo in considerazione dell'assenza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso nei due locali attigui, da ritenere ad uso promiscuo. Il controllo in questi locali, infatti, doveva necessariamente essere autorizzato.
Secondo la Cassazione, in particolare, l'esistenza di porte di comunicazione tra i locali adibiti ad abitazione e quelli della sede dell'impresa era di per sè sufficiente per classificare detti locali ad uso promiscuo, con la conseguenza che i verificatori avrebbero dovuto osservare le garanzie previste dalll'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
weekly news 08/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).