Notizia

Albo unico: la sezione A non ha eliminato le differenze tra dottori commercialisti e ragionieri

Pubblicato il 27 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 4796/2013, Terza sezione civile, della Corte di cassazione vengono analizzate le caratteristiche peculiari di due professioni - quella di dottore commercialista e di ragioniere - e viene sciolto il dubbio circa l’esatta attribuzione della qualifica professionale degli iscritti all’Albo unico.

Anche se la legge ha previsto l’iscrizione nella sezione A dell’Albo sia dei dottori commercialisti che dei ragionieri, ciò non vuol dire che abbia fatto coincidere anche le due figure professionali in questione. Pertanto, un ragioniere che si iscrive nella sezione A dell’Albo unico, in virtù del Dlgs n. 139/2005, può utilizzare il titolo professionale di commercialista o di ragioniere commercialista, ma non quello di dottore commercialista,

Secondo la Suprema Corte, per l’utilizzo del titolo di dottore non è sufficiente solo il requisito del titolo di studio, ma è necessario il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Dunque, l’abilitazione per diventare dottore commercialista non è equivalente a quella del ragioniere. In altri termini, il conseguimento del solo titolo accademico non è condizione sufficiente per l’unificazione delle professioni.

Con tali motivazioni, quindi, la Corte rigetta il ricorso presentato da un ragioniere, laureato specialista, sostenendo che non ci sono neanche i presupposti giuridici per sollevare la questione di incostituzionalità secondo l’articolo 3, per la diversità di trattamento tra dottori commercialisti e ragionieri commercialisti laureati specialisti.

weekly news 09/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 gennaio 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2024 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Scadenza del 16 gennaio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 gennaio 2025
irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2024 per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, deriv...