E' illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore qualora l'azienda non contesti immediatamente il comportamento irregolare del lavoratore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1693, del 24 gennaio 2013.
Il caso riguarda un lavoratore dequalificato e privato quasi completamente delle sue mansioni, licenziato per mancata osservanza dell'orario di lavoro.
La Corte sottolinea come, nel caso di specie, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod.civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Inoltre, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati. La mancanza di una tempestiva contestazione delle singole infrazioni è fonte di presunzione che l'inadempienza del lavoratore fosse un comportamento tollerato dall'azienda.
weekly news 08/2013