Nell’ambito della propria attività di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha offerto un importante chiarimento riguardante l’applicazione della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Nello specifico, con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, l’Agenzia sostiene che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a condizione che lo stesso impianto soddisfi i bisogni energetici dell’abitazione e, dunque, sia posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente. Viceversa, devono ritenersi esclusi da tali benefici fiscali quegli impianti la cui cessione di energia prodotta in eccesso configura un'attività commerciale.
Ai sensi di quanto previsto prima dal Dl 201/2011, che ha introdotto la detrazione del 36% per le spese relative a interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, e poi dal Dl 83/2012, che ha previsto che alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 spetti una detrazione maggiore pari al 50%, anziché al 36%, fino ad un ammontare complessivo di costi sostenuti non superiore a 96mila euro dai precedenti 48mila, dunque, le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir. Per poter usufruire del beneficio fiscale il contribuente dovrà, però, conservare la documentazione attestante l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, mentre non sarà necessario provare l'entità del risparmio energetico conseguito.
Infine, nel documento di prassi in oggetto, l’Agenzia ribadisce anche che tale detrazione risulta cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto, ma non con la tariffa incentivante. Si è arrivati a tale conclusione sulla base del fatto che l’articolo 12 del DM 5 luglio 2012 prevede esplicitamente il divieto di cumulo della tariffa incentivante con altre misure agevolative, ma nulla dispone riguardo l’incompatibilità tra queste e lo scambio sul posto.
weekly news 14/2013