Con la sentenza n. 57/16/13, la Commissione tributaria provinciale di Milano accoglie le ragioni esposte dal contribuente e conferma la deducibilità degli interessi passivi dopo la fusione per incorporazione. Chiamati ad esaminare il caso di un accertamento che contestava la mancata contabilizzazione di ricavi per una presunta attività di raccolta fondi che una società presta alla propria capogruppo non residente facente capo a un gruppo di investimento straniero, i giudici specificano che è lecita l'operazione di fusione con indebitamento (la società aveva acquisito una società che poi viene fusa per porre il patrimonio della società obiettivo a garanzia del debito contratto dall'acquirente) per il fatto che i finanziamenti accesi dalla società sono stati stipulati nell'interesse esclusivo di quest'ultima per l'acquisto della società. Inoltre, non si evince alcuna attività di raccolta fondi in merito al finanziamento intercompany, essendo stato erogato dalla società controllante.
weekly news 15/2013