Notizia

Indagine per bancarotta fraudolenta e misura cautelare. La custodia in carcere deve essere adeguata

Pubblicato il 18 aprile 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17355 del 16 aprile 2013, si è pronunciata per l’annullamento, con rinvio, del provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto nei confronti dell’amministratore unico e socio unico di una Spa dichiarata insolvente, accusato di aver distratto o comunque distrutto e dissipato il patrimonio della società medesima.

L’annullamento disposto dagli Ermellini è stato limitato alla adeguatezza della misura cautelare in concreto adottata, per come anche confermata dal Tribunale del riesame di Milano. Ed infatti, ritenendo comunque sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dell’indagato, la Suprema corte ha sottolineato come, per quel che riguardava l’adeguatezza della misura cautelare, l’organo giudicante di merito non aveva fornito una soddisfacente giustificazione relativamente alla richiesta misura alternativa degli arresti domiciliari. Nel negare quest’ultima, infatti, i giudici milanesi avevano utilizzato un’affermazione apodittica e astratta facendo esclusivo riferimento al fatto che l’indagato avrebbe potuto, anche dal suo domicilio, reiterare condotte analoghe, attraverso l’aiuto di familiari o amici.

 Per contro – chiarisce la Corte – il provvedimento impugnato avrebbe dovuto indicare le circostanze concrete e gli effettivi pericoli di rischio di una collaborazione contra jus con i soggetti indicati, appartenenti, peraltro, a categorie “dagli incerti confini”.

Wekly news 16/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).