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Deducibilita' canoni di leasing. Chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale

Pubblicato il 30 maggio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 17 del 29 maggio 2013, l’Agenzia delle entrate si pone l’obiettivo di sciogliere i dubbi sorti a seguito del recente rivisitazione della normativa in materia di deducibilità dei canoni di leasing.

Il decreto Semplificazioni (DL n. 16/2012) applicato ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 29 aprile 2012, ha apportato significative novità sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette. Per quanto riguarda le imposte sul reddito, la novità più importante è stata l’abolizione della durata minima cui era vincolata la deducibilità dei canoni di leasing; dal punto di vista dell’Iva, invece, è stato esteso alla cessione del contratto di leasing il regime del margine.

Soprattutto la modifica riguardante la deducibilità fiscale dei canoni di leasing, non più vincolata ad una durata minima contrattuale ma al periodo di ammortamento previsto per le specifiche tipologie di beni, potrebbe far sorgere un disallineamento tra conto economico e la base di riferimento fiscale. Si possono verificare, infatti, ipotesi diverse: il periodo di ammortamento fiscale può risultare più lungo della durata del contratto di leasing oppure il contrario.

L’Agenzia, con la circolare in oggetto, specifica che i canoni non dedotti alla scadenza del contratto per effetto della diversa durata rispetto all'ammortamento fiscale possono essere scomputati ai fini fiscali in ogni periodo di imposta fino al completo ammontare.

Nel caso di coincidenza dei periodi e cioè di non disallineamento, i canoni dovranno essere dedotti con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 109, comma 4, del Tuir.

Problemi maggiori sorgono, invece, nel caso in cui il leasing abbia una durata inferiore a quella minima. In tal caso, essendo i canoni deducibili per un periodo più lungo rispetto a quello di imputazione a conto economico, si dovrà procedere con una variazione in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi, verificandosi un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio.

Per quanto riguarda la quota di interessi compresa nel canone, la circolare spiega che questa deve essere calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del leasing. Così, per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata fiscale e non all’eventuale diversa durata contrattuale.

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