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Abuso del diritto solo se viene violata una norma specifica

Pubblicato il 01 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non si può parlare di abuso del diritto se non viene indicata specificatamente la norma che sarebbe stata violata. In sintesi, è questo il principio fissato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, nelle sentenze nn. 33184 e 33187, accogliendo il ricorso presentato dai difensori di alcuni rappresentanti legali di imprese a cui il Fisco aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione. In realtà gli imputati avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni successivi alla scadenza, ma indicando degli importi irrisori a fronte del reale giro d'affari delle società.
Secondo la tesi del tribunale, la presentazione della dichiarazione con importi minimi aveva il solo scopo di evitare il controllo automatizzato della dichiarazione: da qui l'accusa di abuso di diritto.

Per la Corte di cassazione, il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente l'abuso di diritto senza fornire indicazione sulla norma antielusiva violata, ma limitandosi a richiamare il generico principio di correttezza e buona fede; inoltre, non si è nemmeno accennato al risparmio d'imposta che ne sarebbe scaturito.

La sentenza ha affermato che, la condotta, per essere penalmente rilevante, deve dare luogo alla violazione di una norma antielusiva specifica.