Obiettivo della circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, a firma dell’Agenzia delle Entrate, è quello di sciogliere alcuni dubbi interpretativi riguardo i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto Irpef, Ires e Irap, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001, secondo cui tali versamenti possono essere effettuati anche nei 30 giorni successivi la scadenza prevista (per esempio entro il 16 luglio invece che il 16 giugno), con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La questione sollevata riguardava la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento delle imposte nei 30 giorni successivi la scadenza senza applicare in tutto o in parte la maggiorazione prevista. L’Agenzia, anche tramite degli esempi pratici, scioglie tali dubbi interpretativi al fine di risolvere eventuali errori dei contribuenti.
Al riguardo, viene precisato che nel caso di pagamento nei 30 giorni successivi al termine, se il contribuente non ha corrisposto la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, non è corretta la pratica a volte applicata dagli uffici di considerare tale versamento come completamente non effettuato. L’applicazione della sanzione per mancato versamento è infatti del tutto sbagliata.
Richiamando il parere reso dall’Avvocatura di stato del 2 luglio 2012 (prot. 263000), l’Agenzia specifica ora che gli interessi sul versamento effettuato nel “lungo termine” rappresentano il corrispettivo per aver trattenuto per maggior tempo somme dovute all’ente creditore. Ne deriva che se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolate e versata nel “lungo termine”, questo versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente. Pertanto, la sanzione del 30% dell’importo non versato deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato “nel lungo termine” e quanto dovuto.
Dunque, il versamento della sola imposta non è distinguibile da quello della maggiorazione. Quindi, se il contribuente ha versato nel termine ampio del 16 luglio la sola imposta senza gli interessi, non è possibile distinguere i due importi e l’adempimento sarà considerato semplicemente carente.
Il contribuente che si trova in tale situazione potrà decidere di rimediare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo”:
- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;
- degli interessi di mora calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del versamento;
- della sanzione ridotta nella misura del 3% dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).
In caso contrario, la regolarizzazione potrà avvenire eseguendo il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con l’applicazione di una sanzione pari 3,75% dell’importo versato in ritardo.