La Ctr Lombardia sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 96/65/2013, si esprime sulla particolare tipologia negoziale del Merger leveraged buy out, ossia della "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" disciplinato dall'articolo 2501-bis del Codice civile.
Il ricorso ai giudici di secondo grado trae origine da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso dall'Amministrazione finanziaria, dopo che una società ha acquistato l’intera partecipazione di un'altra, di seguito incorporata, finanziando l’operazione con l’indebitamento garantito dal patrimonio della stessa società acquisita.
Il Fisco reclamava il fatto che l’operazione era stata posta in essere per celare un indebito risparmio d’imposta, trattandosi di una cessione d’azienda realizzata attraverso una successione di atti consequenziali invece che tramite una vendita diretta di beni e terreni. Richiamando così l’articolo 20 del Dpr n. 131/1986, l’Ufficio ha ritenuto inopponibili tutti i singoli atti e negozi collegati tra di loro, perché non sorretti da valide ragioni economiche.
I giudici bresciani accolgono il ricorso della società, ribadendo che la fattispecie negoziale del Mlbo non configura l’ipotesi di abuso di diritto. Il Mlbo è, infatti, espressamente previsto dal legislatore nell’ambito del nostro ordinamento per cui, in presenza di prove atte a giustificare l’esistenza di valide ragioni economiche e imprenditoriali a fondamento dell’operazione, non è possibile contestarne l’elusività. Nel caso di specie, la società ha esibito prove documentali che hanno motivato il ricorso all’operazione straordinaria e dimostrato la convenienza della fusione finanziata con lo stesso patrimonio della società incorporata.
Ad analoga conclusione è giunta la Ctp Milano, con la sentenza n. 57/16/2013. Anche in questo caso viene ribadito come l’operazione di merger leveraged buy out non ravvisi una fattispecie di abuso di diritto se l’operazione è compiuta nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal legislatore nell’articolo 2501-bis del C.c.: in tal caso, l’operazione non celerebbe alcun tentativo di elusione da parte della società che la realizza.