Il supplemento 93L della "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 agosto 2013 ospita la legge di conversione del Decreto del Fare (Dl n. 69/2013), la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, che entra in vigore dal giorno 21 agosto 2013.
La Legge converte con modificazioni il decreto recante misure urgenti per il rilancio dell’economia del nostro Paese, prevedendo una serie di interventi mirati per il settore dell’edilizia, dei lavori pubblici, della sicurezza sul lavoro oltre ad alcune specifiche misure economiche/finanziarie per le piccole e medie imprese, resesi necessarie a causa dell’acuirsi della crisi economica.
Per quanto riguarda il settore edile, la conversione in legge del decreto n. 69/2013 ha comportato il cambiamento di alcuni moduli e atti che i professionisti tecnici devono utilizzare per presentare la documentazione relativa alla ristrutturazione edilizia, agli interventi su immobili in zone vincolate e alla comunicazione di inizio e fine lavori. È da ricordare poi che è stato eliminato il vincolo della sagoma come regola necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia e sono state apportate delle modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica.
Nell’ambito dei lavori pubblici, è stato introdotto, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2014, l’obbligo di corrispondere all’appaltatore un anticipo pari al 10% dell’importo contrattuale al momento stesso della firma del contratto.
Sul versante contributivo molte le novità. Per esempio, la riduzione contributiva in materia di oneri previdenziali e assicurativi spettanti agli imprenditori agricoli che operano in zone montane o svantaggiate è stata estesa anche alle cooperative di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli limitatamente ai prodotti conferiti dai soci che operano in quelle stesse zone montane.
Con riferimento alle società cooperative, che non svolgono generalmente attività finanziaria, bensì, a tutte le altre, la legge di conversione n. 98/2013 ha poi riconosciuto la facoltà di esercitare - fino al 31 dicembre 2014 – l’attività di concessione del credito ai propri soci pur non essendo iscritte nell'albo degli intermediari finanziari secondo quanto disposto dal Testo Unico bancario (art. 106, D.Lgs. 385/1993).