Con la sentenza n. 17931/2013 la Corte di Cassazione affronta il caso di un ricorso ritenuto dalla controparte inammissibile poiché era stata erroneamente indicata una norma al posto di quella esatta. Nel caso di specie, si richiamava l'art. 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile, invece dell'art. 360, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile.
I giudici, facendo riferimento al concetto di “giusto processo” previsto dall'art. 111 della Costituzione e al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale richiamata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, stabiliscono che – qualora si verifichi il caso di errata indicazione della norma di riferimento del motivo del ricorso – l'impugnazione non è inammissibile qualora si sia fatta una esposizione delle motivazioni della censura e del tipo di pronuncia richiesta, tale da permettere alla Corte l'individuazione della volontà di chi presenta il ricorso.