In data 26 agosto 2013, sul sito web del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata pubblicata la seconda ondata di Faq sulla Tobin tax (la prima risale all’8 agosto 2013), al fine di fare chiarezza su molti aspetti ancora controversi della tassazione sulle attività finanziarie, con particolare riguardo all’imposta sui derivati, che dal 2 settembre (essendo il 1° settembre domenica) verrà applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari in attuazione degli stessi strumenti derivati.
Si ricorda che la prima fase della tassazione sulle transazioni azionarie e sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza è stata avviata nel mese di marzo 2013; ora è il turno delle operazioni sui derivati e sugli ordini cancellati/modificati su tali strumenti nel caso in cui venga considerato il risultato di attività finanziaria ad alta frequenza.
Dalle risposte alle principali Faq presentate al Ministero si evince che non sono tassabili i derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici (dividend swaps, i credit default swaps e i future on Index Dividend) non essendo questi ancorati al valore delle azioni.
Analogamente, non sono soggetti ad imposizione i derivati che hanno come sottostante le azioni quotate di società sottocapitalizzate (capitalizzazione media inferiore a 500mln) e il riacquisto dei valori da parte dell’emittente, nel caso in cui il riacquisto sia connesso con il successivo annullamento degli stessi valori acquistati. In caso contrario, al riacquisto si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie.