Notizia

Tobin tax. Il Mef salva i derivati con sottostante le azioni di società a media capitalizzazione

Pubblicato il 27 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In data 26 agosto 2013, sul sito web del ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata pubblicata la seconda ondata di Faq sulla Tobin tax (la prima risale all’8 agosto 2013), al fine di fare chiarezza su molti aspetti ancora controversi della tassazione sulle attività finanziarie, con particolare riguardo all’imposta sui derivati, che dal 2 settembre (essendo il 1° settembre domenica) verrà applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari in attuazione degli stessi strumenti derivati.

Si ricorda che la prima fase della tassazione sulle transazioni azionarie e sulle operazioni finanziarie ad alta frequenza è stata avviata nel mese di marzo 2013; ora è il turno delle operazioni sui derivati e sugli ordini cancellati/modificati su tali strumenti nel caso in cui venga considerato il risultato di attività finanziaria ad alta frequenza.

Dalle risposte alle principali Faq presentate al Ministero si evince che non sono tassabili i derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici (dividend swaps, i credit default swaps e i future on Index Dividend) non essendo questi ancorati al valore delle azioni.

Analogamente, non sono soggetti ad imposizione i derivati che hanno come sottostante le azioni quotate di società sottocapitalizzate (capitalizzazione media inferiore a 500mln) e il riacquisto dei valori da parte dell’emittente, nel caso in cui il riacquisto sia connesso con il successivo annullamento degli stessi valori acquistati. In caso contrario, al riacquisto si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).