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RGS, ulteriori istruzioni per la comunicazione dei dati al nuovo Registro dei revisori legali

Pubblicato il 27 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dopo la determina del Ragioniere Generale dello Stato pubblicata il 21 giugno 2013 sul sito internet istituzionale della RGS, con cui venivano rese note le modalità di trasmissione telematica delle informazioni inerenti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali (Dlgs n. 39/2010), per la “prima formazione del Registro” cui sono tenuti tutti i soggetti già iscritti, il Mef è successivamente intervenuto con nuovi chiarimenti al riguardo.

Con la circolare n. 34 del 7 agosto 2013 del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, infatti, sono state rese maggiori precisazioni per far fronte ai tanti dubbi sorti in relazione alla fase di accreditamento al portale web, ai ritardi nella ricezione dei codici Pin dovuti ai disservizi postali, alla mancanza di chiarezza riguardo la compilazione dei modelli, ecc..

Difatti, quello che doveva essere un semplice adempimento, si è trasformato in un vero e proprio rompicapo, che ha portato molti professionisti – tra cui la categoria dei commercialisti – a richiedere una proroga anche a causa della pausa estiva.

Ora, nel rispetto del termine fissato dei 90 giorni dalla pubblicazione della prima determina, per prendere parte alle operazioni di prima formazione (entro il 23 settembre 2013), il Mef puntualizza che:

l’aggiornamento e l’integrazione dei dati riguardanti i soggetti iscritti nel Registro dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica;

è stata istituita un’apposita area riservata accessibile a ciascun iscritto, previo accreditamento, e al termine di tale procedura viene rilasciata una password che consente ad ogni revisore di accedere alla propria pagina personale.

Riguardo ai dati personali, si precisa che devono essere comunicati i dati anagrafici e i dati relativi agli incarichi assunti; per ogni incarico andrà indicato anche il relativo compenso.

Per quanto riguarda la durata dell’incarico, si dovrà indicare sia la data di inizio che di scadenza, ricordandosi di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico stesso.

Ai fini della corretta individuazione degli incarichi che concorrono alla qualificazione di “revisore attivo” – per cui sorge l’obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali all’attività di vigilanza - la circolare 34/2013 specifica, inoltre, che devono essere comunicati tutti gli incarichi di revisione per i quali il codice civile o altre disposizioni di legge prevedono la revisione legale del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato. Non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere conferito al collegio sindacale stesso da parte dello statuto societario.

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