Nel testo della sentenza n. 19746 depositata il 28 agosto 2013, la Corte di cassazione ha ricordato che, nell'ambito delle cosiddette frodi carosello, il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone, fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale.
Da ciò consegue – continuano i giudici di legittimità - che, in applicazione del principio sancito dall'articolo 17 della Direttiva n. 77/388/CEE, l'Iva assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile “anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari”.