La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 365/04/2013, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro l'avviso di accertamento a lui notificato in quanto la quantità dei compensi accertata per l'anno 2006 risultava inferiore al 40% dei compensi dichiarati.
Il professionista aveva impugnato l'accertamento deducendone l'infondatezza e allegando, tra gli altri motivi, che nel corso di quell'anno aveva redatto 27 atti a titolo gratuito sulle 2005 fatture emesse. Secondo la Commissione provinciale, questa contestazione era fondata ed andava accolta, essendo plausibile che in relazione a 27 atti su 2005 il notaio avesse prestato la propria opera senza percepire alcun compenso per ragioni di amicizia, parentela ovvero convenienza.
La presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la proprio opera a titolo gratuito – si legge nel testo della decisione - “è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente, come peraltro dedotto dall'ufficio nelle controdeduzioni”.
In proposito, i giudici tributari hanno richiamato la conforme giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'inderogabilità delle tariffe professionali non implica l'invalidità della rinuncia al compenso, quale che ne sia la ragione, costituendo la retribuzione un diritto patrimoniale disponibile”.