La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 240/8/13, ha giudicato illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare le imposte relative ad un atto di trasferimento in un trust di un immobile, con conferimento al trustee dell'incarico di venderlo a terzi a prezzo di mercato; con il ricavato di questa vendita sarebbe stato successivamente estinto un debito che uno dei due disponenti aveva con altra società.
In particolare, il notaio rogante aveva provveduto alla registrazione di questo atto applicando l'imposta di registro in misura fissa. Secondo il Fisco, per contro, lo stesso avrebbe dovuto essere tassato in maniera proporzionale. Per questo, l'ufficio finanziario aveva provveduto ad operare una rettifica con richiesta di pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, per come anche richiamate in alcune circolari emanate, in materia, dall'agenzia delle Entrate.
I giudici provinciali, tuttavia, hanno dato ragione al notaio ricorrente evidenziando come “rispetto ai negozi istitutivi di trust, mentre il legislatore li ha sottoposti alle imposte dirette con la legge n. 286/2006, non ha inteso richiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni, dimostrando la volontà di esclusione da questa categoria di imposte il particolare negozio del trust”.
Le circolari dell'amministrazione, inoltre, – ha spiegato la Ctp - “hanno il solo e unico scopo di orientare gli uffici accertatori, ma non sono, in nessun caso, opponibili ai cittadini contribuenti perché non hanno forza di legge”.