Le modifiche apportate dall'art. 1 co. 42 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) all'art. 86 co. 4 del TUIR, con la conseguente eliminazione della facoltà di accedere al beneficio della rateizzazione delle plusvalenze a fronte di un periodo di possesso minimo (ad eccezione del caso di cessione d'azienda e di cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche), non incidono sul trattamento fiscale della plusvalenza da lease back per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata. L'Amministrazione finanziaria ha, infatti, chiarito che, in tale ipotesi, l'imputazione temporale della plusvalenza prevista in ambito civilistico (art. 2425-bis co. 4 c.c.) assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, la plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione (ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2017 n. 77; risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2023 n. 198).