La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha apportato significative modifiche al regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, subordinandolo ad un nuovo requisito che consiste nella detenzione del 5% del capitale della partecipata, ovvero di un valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000,00 euro. In occasione della Videoconferenza Agenzia delle Entrate 5.2.2026, è stato precisato che le nuove condizioni si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dall'1.1.2026. Con riferimento al tema delle cessioni frazionate, gli Autori osservano che gli operatori si stanno orientando nel senso per cui, se la società partecipante detiene una partecipazione "sopra soglia" (ad esempio l'8%) e ne cede una parte sotto soglia (ad esempio il 4%), la cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione. Allo stesso modo, dovrebbe beneficiare dell'esenzione anche la cessione del secondo pacchetto del 4%. Tale indicazione dovrebbe essere supportata anche da ragioni di carattere logico e sistematico. Se così non fosse, infatti, verrebbero automaticamente ricondotte all'ambito dell'imponibilità integrale due cessioni del 4% effettuate a pochi giorni di distanza, o addirittura una cessione in cui, nello stesso atto, vi sono due acquirenti.