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Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 euro - novità della l. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)

Pubblicato il 13 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha apportato significative modifiche al regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, subordinandolo ad un nuovo requisito che consiste nella detenzione del 5% del capitale della partecipata, ovvero di un valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000,00 euro. In occasione della Videoconferenza Agenzia delle Entrate 5.2.2026, è stato precisato che le nuove condizioni si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dall'1.1.2026. Con riferimento al tema delle cessioni frazionate, gli Autori osservano che gli operatori si stanno orientando nel senso per cui, se la società partecipante detiene una partecipazione "sopra soglia" (ad esempio l'8%) e ne cede una parte sotto soglia (ad esempio il 4%), la cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione. Allo stesso modo, dovrebbe beneficiare dell'esenzione anche la cessione del secondo pacchetto del 4%. Tale indicazione dovrebbe essere supportata anche da ragioni di carattere logico e sistematico. Se così non fosse, infatti, verrebbero automaticamente ricondotte all'ambito dell'imponibilità integrale due cessioni del 4% effettuate a pochi giorni di distanza, o addirittura una cessione in cui, nello stesso atto, vi sono due acquirenti.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 luglio 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (sogg...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...