Si analizza il nuovo requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro) che è stato introdotto dall'art. 1 co. 51 e ss. della L. 199/2025 per beneficiare della participation exemption ex art. 87 del TUIR. Una fattispecie complessa è quella delle partecipazioni detenute indirettamente tramite società del gruppo che non sono direttamente controllate. Ad esempio, una società X detiene il 3% della società Y il cui capitale è detenuto, per il restante 97%, da una società W del medesimo gruppo di X (ma non controllata dalla stessa). Il dubbio è se il possesso da parte della società X del solo 3% detenuto nell'entità Y possa essere considerato "sopra soglia" in quanto, nell'ambito del gruppo, il c.d. socio ultimo di X detiene partecipazioni sopra soglia in Y. La norma sembra consentire tale interpretazione in quanto si riferisce, come visto, alle "partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo...". In sostanza, sulla base di tale ricostruzione, il superamento della soglia del 5% da parte del socio ultimo, attraverso partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, consente l'applicazione del regime pex anche alle cessioni di partecipazioni operate da altre società del gruppo che singolarmente considerate risultano "sotto-soglia". In sostanza, gli Autori osservano che la società titolare di una partecipazione "sotto-soglia" potrà applicare il regime PEX nel caso in cui la soglia del 5% sia raggiunta attraverso altre società del gruppo, a prescindere dal fatto che si tratti di società controllate, controllanti o "sorelle".